Osservazioni canonistiche sul Rescriptum del 21 febbraio

Se formalmente il Rescriptum ex Audientia Ss.mi del 21 febbraio 2023 – che è un atto amministrativo col quale un capo dicastero chiede e ottiene (Rescriptum: “scritto due volte”) qualcosa dal Sommo Pontefice (Sanctissimi) al termine di una udienza (ex Audientia) – si prefigge lo scopo di “implementare” il Motu Proprio Traditionis custodes del 16 luglio 2021, da un punto di vista pratico, in realtà, lo altera nella sua struttura sostanziale.

Il Rescritto, infatti, sovverte la base sul quale si fonda proprio Traditionis custodes, le cui prime parole, eco di Lumen gentium n. 23 (la costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa) sono destinate ai Vescovi: «Custodi della tradizione – esordisce il preambolo del Motu Proprio di papa Francesco che modifica il m.p. Summorum Pontificum di Benedetto XVI – i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, costituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari».

Ma se Traditionis custodes aveva puntato sui Vescovi diocesani per una regolamentazione dell’uso delle forme liturgiche anteriori alle riforme post-conciliari, il Rescritto del 21 febbraio scorso rovescia quel principio riservando alla Santa Sede (e dunque al Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) la regolazione di un’intera materia che però, di per sé, sarebbe stata demandata alla discrezionalità dei singoli Ordinari locali dallo stesso provvedimento al quale il Rescritto dice di voler dare “implemento”. Siamo, dunque, davanti a un paradosso kafkiano – logico prima ancora che giuridico – per il quale la stessa Autorità che con un atto normativo dispone una cosa, con un successivo atto revoca, di fatto, il precedente principio, senza però formalizzare tale “inversione di marcia”, e dunque lasciando una contraddizione insolubile.
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Misericordia e aborto: cosa cambia davvero

 Assoluzione da aborto,ecco perché cambia

di Claudio Crescimanno, per LNBQ 22-11-2016

 

Tra le disposizioni contenute nella Lettera apostolica Misericordia et Misera, pubblicata il 21 novembre, quella che avrà l’effetto più risonante è certamente l’estensione in modo stabile a tutti i confessori della possibilità di assolvere il peccato di aborto procurato e contemporaneamente di rimettere la scomunica latæ sententiæ ad esso legata.

Il provvedimento, infatti, era già stato preso all’inizio del Giubileo straordinario, un anno fa, come misura altrettanto straordinaria, per favorire il ricorso più ampio possibile di tutti i fedeli al sacramento della confessione e favorire così quella generale purificazione dalle colpe del popolo cristiano, che è il senso ultimo di ogni Anno santo. Ora questa concessione viene estesa ad ogni sacerdote che confessa. Il cambiamento è molto importante: vediamo dunque di capirne meglio la portata con l’aiuto di qualche domanda e relativa risposta, speriamo, chiarificatrice.
 

1) Fino ad un anno fa il peccato di aborto non veniva assolto?
Ovviamente sì, veniva assolto, è logico. Non c’è colpa per quanto grave, che non possa essere perdonata, quando colui che la confessa è sinceramente pentito, pronto a correggersi e disposto a compiere una penitenza proporzionata.

Però comportava delle restrizioni. Per semplificare, poniamo il caso di colui o colei che (sino ad un anno fa) si presentava al confessionale e, tra le altre cose, si riconosceva colpevole di aver compiuto un aborto. Precisiamo che il peccato coinvolge a pieno titolo sia la donna che lo ha compiuto, sia i familiari che l’hanno incitata ad esso, sia il personale medico che ha cooperato direttamente alla sua realizzazione, sia i politici che lo promuovono.

A questo punto il confessore non poteva che ricordare a questa persona la gravità del peccato commesso (o favorito) e delle sue conseguenze, tra le quali il fatto di essere incorsa nella scomunica. Doveva inoltre – eccoci al punto – spiegarle che per essere assolta da questo peccato e contemporaneamente essere sciolta dalla scomunica annessa doveva rivolgersi ad alcuni sacerdoti autorizzati: il vescovo diocesano, il suo vicario generale, il canonico penitenziere della cattedrale e altri ancora incaricati ad hoc. Il ricorso ad uno di questi sacerdoti poteva essere fatto in due modi: o il penitente andava personalmente al più presto da uno di questi sacerdoti e ripeteva la confessione; oppure il confessore lasciava in sospeso la confessione in corso, ricorreva lui stesso ad una delle figure sopra elencate (naturalmente fatto salvo il segreto circa l’identità del penitente in questione) e, ricevuta l’autorizzazione, invitava il penitente a tornare per impartirgli l’assoluzione con relativa remissione della scomunica.

È evidente che questo procedimento rendeva più laborioso ricevere l’assoluzione di questo peccato. Ma questo non significa in alcun modo che si volesse porre ostacoli al perdono: molti anni prima che ci fosse un giubileo intitolato alla misericordia di Dio, già il Catechismo della Chiesa Cattolica assicurava che, ponendo delle regole per l’assoluzione di questa colpa, “la Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia. (Ma piuttosto) essa mette in evidenza così la gravità del crimine commesso” (n. 2272)

2) Perché era stata posta la necessità di ricorrere a sacerdoti appositamente incaricati? Forse perché la scomunica rende più grave il peccato?

Il delitto dell’aborto procurato è un peccato mortale e nulla può rendere un peccato mortale più grave di quanto già sia. Il peccato mortale è la cosa più grave in assoluto sulla faccia della terra e oltre ad esso non c’è nulla.

Sarebbe poi assurdo che la Chiesa intervenisse per rendere più grave una cosa già mortalmente grave! Il compito della Chiesa è combattere il peccato non certo ‘aggravarlo’. 

Il senso di una censura ecclesiastica, dunque, non è quello di peggiorare una situazione di peccato, ammesso e non concesso che sia peggiorabile; il senso è, al contrario, quello di rendere più evidente la gravità di un peccato in modo da mettere in guardia coloro che non lo valutano adeguatamente per ciò che è.

3) Allora perché l’Autorità della Chiesa aggiunge la scomunica?

La scomunica è un’aggravante non sul peccato, ma sul peccatore, in quanto gli manifesta la gravità di ciò che ha fatto, e non solo per la sua personale vita morale, ma anche per la comunità: la scomunica, come dice la parola stessa, è la pena per l’impatto che il peccato commesso ha non solo sui singoli, ma sul corpo ecclesiale e sociale. Infatti “l'aborto va oltre la responsabilità delle singole persone e il danno loro arrecato, assumendo una dimensione fortemente sociale: è una ferita gravissima inferta alla società e alla sua cultura da quanti dovrebbero esserne i costruttori e i difensori … ci troviamo di fronte ad un'enorme minaccia contro la vita, non solo di singoli individui, ma anche dell'intera civiltà” (Giovanni Paolo II, enciclica Evangelium vitæ, n. 59).

Perché infatti l’Autorità della Chiesa avrebbe legato l’aggravante della scomunica ad alcuni peccati mortali e non a tutti, e in particolare al delitto dell’aborto, se non per questo motivo? Perché esso porta con sé dei fattori di particolare impatto sociale.

Vediamoli brevemente:

– un peccato diviene particolarmente grave quando colpisce un innocente perché, oltre al danno recato, è anche un atto di ingiustizia, poiché qualunque azione contro un innocente è immeritata; così pure è particolarmente grave quando colpisce un debole perché è anche un atto di prevaricazione, poiché il debole non può difendersi. Ora, è evidente che l’ingiustizia e la prevaricazione sono fattori fortemente destabilizzanti per la struttura della comunità umana; ed è altrettanto evidente che nessun crimine ha per vittima un soggetto più innocente e indifeso di un bambino nel grembo della madre. Dunque l’aborto costituisce un disordine sociale gravissimo. Ecco perché Madre Teresa di Calcutta poteva dire in tutta verità che il più grande nemico della pace nel mondo è l’aborto! (cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum Vitæ, III).

– Il pericolo che gli uomini sottovalutino la gravità di un peccato è tanto più grande nella misura in cui sono numerosi e autorevoli coloro che minimizzano tale gravità. Ora, nel caso dell’aborto è lo Stato stesso, cioè la massima fonte di autorevolezza sociale, che ha dichiarato l’aborto addirittura legittimo. Dunque è evidente che una tale azione pubblica di contrapposizione alla legge di Dio deve essere sanzionata nel modo più forte possibile dall’Autorità della Chiesa, che infatti ha comminato la pena ecclesiastica più grave, a tutela della verità divina e della dignità della persona.

– L’aborto ha evidentemente come effetto primario l’uccisione di un innocente, ma ha un effetto ugualmente devastante sulla comunità nel quale si compie: la vita della madre è segnata per sempre, il rapporto di coppia e la vita coniugale, già in atto o in prospettiva di realizzazione, ne viene sconvolta, tutto l’ambiente di vita, dei partenti e degli amici, ne subisce un contraccolpo. Dunque, insieme al bambino non nato, è la famiglia, comunità base della Chiesa e della società, la ‘vittima’ dell’aborto, ed è anche per tutelare questo immenso valore che viene comminata la scomunica. 

 

4) Quali potrebbero essere gli effetti di questo cambiamento normativo?

Dopo tutto ciò che abbiamo detto, risulta chiaro qual è il motivo per cui al delitto di aborto è legata la scomunica e il perché la remissione della scomunica non era ‘facilitata’. Dopo le disposizioni contenute in Misericordia et Misera non viene modificata la legge canonica e quindi la scomunica legata all’aborto resta, ma non è più necessario ricorrere ad un confessore ‘speciale’ e qualunque sacerdote può assolverlo.

Indubbiamente questa nuova prassi potrà facilitare, come ci auguriamo, l’avvicinamento al confessionale di coloro che si convertono dopo questo orribile peccato.

D’altra parte speriamo vivamente che non diventi oggetto di strumentalizzazione da parte delle lobby abortiste e dei guru della mentalità dominante che approfittano di tutto pur di far apparire meno dura la condanna inappellabile della Chiesa, che è l’unica voce fuori dal coro rimasta. Purtroppo sappiamo bene che nella manipolazione dei media facilmente ciò che anche solo indirettamente viene meno sanzionato, significa che, anche per la Chiesa, è diventato meno grave, e se è meno grave alla fin fine vuol dire che si può fare. Occorrerà dunque moltiplicare la vigilanza perché i fedeli non cadano in questa trappola.

 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-assoluzione-da-abortoecco-perche-cambia-18118.htm

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Avvenire – La riforma dei processi di nullità

Avvenire – 8 settembre 2015

Nullità matrimoniali – l'esperto
Paolo Moneta: «Vescovi nei processi? Più pastori che giudici»

Luciano Moia

Rendere più snello il processo di nullità, sottolineare con più forza il ruolo decisionale del vescovo diocesano per un obiettivo specificamente pastorale, eliminare inutili lungaggini che finivano per ripercuotersi sui fedeli. Ecco i tre obiettivi che hanno indotto il Papa ad abbreviare i tempi, pubblicando a circa tre settimane dall’inizio del Sinodo la riforma del processo canonico. Lo osserva da Gaeta, dove è in corso il convegno annuale dell’Associazione canonistica italiana, il professor Paolo Moneta, che da molti anni ne è il presidente, docente all’Università di Pisa. Di processo di nullità, in questi mesi, si è occupato molto, perché ha fatto parte della commissione incaricata dal Papa per predisporre lo schema della riforma.

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Vaticano – Documento sugli abusi dei chierici

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

LETTERA CIRCOLARE
PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
NEL PREPARARE LINEE GUIDA
PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

3 maggio 2011

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili. (altro…)

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