Sulla ”Dichiarazione anticipata di trattamento” (DAT)

  • Categoria dell'articolo:In libreria

Sharing is caring!

\"Padre Arturo Ruiz Freites, Mabel e la morte. L’eutanasia (EDIVI, Segni 2011), di prossima apparizione.

SULLA “DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (DAT)”

Estratto dal libro, per gentile concessione dell'autore.

II.II.8.2. Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) ed il cosiddetto “testamento biologico”

 

La “dichiarazione anticipata di trattamento” (DAT), antecedente e per iscritto, avente un oggetto entro i limiti morali, non sarebbe di per sé illecita. Anche se, come indichiamo più avanti (1), sono molto discutibili la sua convenienza e la sua prudenzialità, soprattutto in certe circostanze culturali e politiche, particolarmente quando non si garantisce che non si offrirà in qualche modo la possibilità e l’occasione di leggi e pratiche eutanasiche – nell’immediato o in un futuro più o meno prossimo, una volta che si è aperta alle maggioranze numeriche la possibilità di dettare legge su di un oggetto così delicato ed importante, confinante con il divino, in un modo così volubile e contingente –.

Il problema grave sorge quando, infatti, la si vuole imporre come “diritto” di dichiarazione senza limite morale e di conseguenza senza limite legale né per il paziente né per gli eventuali responsabili, parenti o agenti sanitari. Di fatto ciò viene promosso da tanti con questo scopo immorale e contrastante con la cultura umanista e cristiana dei nostri popoli, mettendo in atto una illegittima rivoluzione culturale mossa dagli interessi politici ed economici che abbiamo indicato.

Accettare di legiferare in materia deve presupporre un contesto che eviti che la legge, sottomessa a una volontà di maggioranze senza regole, permetta di entrare nell’ambito indisponibile della vita, come ad esempio un articolo costituzionale che indichi, appunto, l’inviolabilità della vita umana e di conseguenza l’indisponibilità all’intervento umano su di essa dal concepimento fino al suo termine naturale. E quanto più si rinforza in conformità con l’etica il limite legale fondamentale per garantire la saldezza di un retto ordinamento legale secondario in materia tanto grave, data la malizia della rivoluzione culturale all’attacco contro l’integrità degli uomini, meglio è.

Occorre ancora precisare che la terminologia “testamento biologico” è di per sé abusiva, perché indicativa di una disponibilità della vita anche in ambito indisponibile, giacché si fa “testamento” dei beni disponibili, non della propria vita. Perciò è evidente l’ambigua malizia, di fatto, delle campagne per promuovere leggi di libero “testamento biologico”. È preferibile, per evitare le ambiguità, se si vuole dire ciò che è lecito, parlare piuttosto di “volontà o dichiarazione anticipata di trattamento”.

 

E' possibile scaricare gratuitamente l'intero estratto di 14 pagine del libro cliccando su: https://www.totustuus.it/data/Freites_Estratto_libro_ARF_su_DAT.zip

Clicca qui sotto su "Leggi tutto" per proseguire nella lettura dell'estratto

 

II.II.8.3. In Italia
La formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare non ha una forma omogenea legale, ma si può liberamente sempre fare così come in ogni posto, entro i limiti considerati bioeticamente e legalmente accettabili, anche se dal punto di vista giurico questo è stato scombussolato dalle discusse sentenze giudiziarie sul caso Englaro.

L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».
L'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1997 (L. 28 marzo 2001, n.145) che stabilisce che

«i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione» [a. 9].

Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà “tenere conto” delle precedenti manifestazioni di volontà del paziente grave, impedito di manifestarla attualmente (2).

Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso nel dicembre 2003 con un documento, di 19 pagine, contenente un'analisi delle problematiche connesse e terminante con una serie di raccomandazioni, il cui rispetto garantisce la legittimità delle dichiarazioni anticipate. Nel documento si afferma che le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni

“…in contraddizione col diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia (…) il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza»…

“…il diritto che si vuol riconoscere al paziente di orientare i trattamenti a cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto incapace di intendere e di volere, non è un diritto all’eutanasia, né un diritto soggettivo a morire che il paziente possa far valere nel rapporto col medico (…) ma esclusivamente il diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche anche nei casi più estremi e tragici di sostegno vitale, pratiche che il paziente avrebbe il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare, ove capace” (3).

II.II.8.4. Cultura della morte, “leggi di fine vita” e DAT

La terminologia di “testamento biologico”, come si è già detto, è di per sé da non ammettere perché tende a estendere il consenso informato o la dichiarazione previa sui trattamenti a ciò che è illecito moralmente: indica infatti una volontà di appropriarsi della vita stessa, cioè di ciò che è indisponibile all’uomo. Inoltre “cosifica” la propria dignità umana e la propria vita, in prospettiva materialistica, per l’accostamento terminologico al “testamento” sui beni materiali. Una considerazione analoga vale anche per l’espressione “leggi di fine vita”, “nuovo concetto ambiguo… molto più ampio rispetto a un paziente per il quale la morte è prevista come imminente. Secondo il magistrato Giacomo Rocchi, «il concetto di fine vita è il grimaldello per estendere enormemente l’ambito della previsione: tutti siamo in fine vita se no ci curiamo o non ci nutriamo»” (4).

In una cultura umanamente sana, regolata dal diritto naturale e da leggi positive che lo riconoscono, normalmente basterebbero il codice deontologico medico e le norme legislative generali, come pure il rapporto consensuale medico – paziente, a proporzionare un quadro legale sufficiente per elucidare i singoli casi. Comunque, leggi più dettagliate e che prevedano una possibilità di disposizioni scritte di volontà riguardo alle cure, non sono di per sé immorali entro i dovuti limiti, però c’è da tenere conto:
– prima di tutto delle variazioni delle volontà del paziente secondo circostanze concrete e decorso temporale, e perciò del dovuto margine di libertà lecita quando in situazioni concrete si debbono prendere delle decisioni di cure mediche, entro l’ordine morale, e questo, nella maggior parte dei casi, rende inutili decisioni o costrizioni precedenti,
– del fatto che diventa imprescindibile in tal caso che ci siano esplicite e precise definizioni riguardo all’esclusione dell’eutanasia in ogni sua modalità e distinzioni sulle cure dovute e non dovute, sproporzionate e accanimenti terapeutici, che evitino arbitrarietà non rispettose dell’indisponibilità della vita,
– e poi, e soprattutto, dello sfondo culturale, sociale e di interessi che di fatto si muovono nel senso della perdita di normative e di limiti superiori.

Infatti, se esistesse una superiore legge positiva fondamentale, e cioè un articolo costituzionale che inchiodasse la legislazione positiva civile e penale alla legge naturale e divina in materia del rispetto della vita, dal concepimento al suo termine naturale, conforme alla tradizione del diritto universale, si potrebbe – forse – pensare che un’iniziativa di “legge di dichiarazione anticipata di trattamento” (DAT) sia conveniente e ragionevole. Essa potrebbe servire a sconsigliare e ad arginare possibili compulsivi accanimenti terapeutici, e soprattutto potrebbe precisare norme in materia impedendo e punendo pratiche eutanasiche immorali come la sospensione di idratazione e di nutrizione o delle cure normali imprescindibili e necessarie, nel caso ipotetico – non sembra questo il caso – in cui le normative in vigore ed una corretta giurisprudenza non bastassero.

In un contesto invece di “cultura della morte”, un contesto materialista, ateo e relativistico, dal quale proviene il termine “testamento biologico”, ci sono diversi pericoli di sottomettere agli organi di voto parlamentari una legislazione in materia: la morale infatti rischia di essere sottoposta al numero dei voti, con manipolazione ideologica dell’opinione pubblica, ai dibattiti, alle disposizioni umane su ambiti non disponibili, aprendo il campo all’intervento abusivo eutanasico, attuale o potenziale. Si apre la porta alla prevaricazione del potere, al sopruso dell’arbitrio (anche di deificate “volontà generali”), alle “interpretazioni di volontà”, ecc. Qualsiasi precedente che sottometta questa materia al voto di maggioranze al fine di legiferare in proposito, apre la porta a possibilità future, se non attuali, di leggi che imperversino su ciò che è indisponibile, per diritto divino e per diritto naturale.

E, nei progetti concreti, si rende possibile l’apertura agli interventi di interessi estranei che si celano e si muovono dietro: politiche demografiche, economiche, leggi di mercato, calcoli disumani di produzione e consumo, mercantilismo della medicina, trapianti, sperimentazione, ecc. C’è in atto, di fatto, e lo abbiamo già denunciato, una “reingegneria sociale” promossa con criteri materialisti di mercato, in favore della quale si opera una manipolazione ideologica e una rivoluzione culturale e del diritto. Anche l’esperienza insegna che dove si sono incominciate ad introdurre queste leggi, si passa ben presto ad una pratica e cultura eutanasica manipolata economicamente e politicamente, come in Olanda, dove è diventata pratica regolare (5).

E' possibile scaricare gratuitamente l'intero estratto di 14 pagine del libro cliccando su: https://www.totustuus.it/data/Freites_Estratto_libro_ARF_su_DAT.zip