(CorSera) Sconcertante sentenza della Cassazione sulla nullità del matrimonio

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I giudici annullano una sentenza di nullità del tribunale apostolico

La Cassazione: l’infedeltà non annulla le nozze


Essere perennemente infedeli, prima e dopo il matrimonio, non scioglie il vincolo celebrato con il rito concordatario


ROMA – Eterni infedeli non temete: aver tradito il vostro partner prima o dopo il matrimonio non vi costerà l’annullamento delle nozze celebrate secondo il rito concordatario. La cosa può valere come motivo di nullità per i tribunali ecclesiastici, ma non è ritenuta sufficiente dai giudici italiani per azzerare il vincolo coniugale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato una sentenza con la quale il Tribunale ecclesiastico della Campania dichiarava nullo il matrimonio di Giuseppe L. con Immacolata C.


LA SENTENZA – In pratica, secondo i giudici della Cassazione il coniuge che proprio non ce la fa a essere fedele – sia prima che dopo il matrimonio – non può usare questa sua «debolezza» per ottenere l’annullamento delle nozze concordatarie. Nemmeno se le sue scappatelle sono conosciute dall’altro o se il tradito o la tradita è sempre stato consapevole di sposarsi con una persona non proprio votata alla monogamia.


Ad avviso dei magistrati apostolici, invece, la circostanza che Giuseppe, fin dai tempi del fidanzamento con la sua futura moglie, aveva intrattenuto un’altra relazione – della quale la «nubenda» era a conoscenza – escludeva la validità delle nozze concordatarie. In pratica Immacolata sapeva di sposare un uomo che si riservava di esserle infedele: pertanto quelle nozze andavano annullate. Ma Piazza Cavour è stata di tutt’altro avviso e ha affermato che la notorietà di una relazione prematrimoniale con persona diversa dalla promessa sposa non è motivo di nullità delle nozze celebrate sull’altare.


CorSera 30 aprile 2004