Per il centenario di Papa san Pio X

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L’ETA` PER LA PRIMA COMUNIONE, Decreto Quam singulari, 8 agosto 1910.


Ci e` parso opportuno celebrare la festa di San Pio X, nel centenario della sua elevazione al pontificato, mettendo “on line” qualche documento da lui promulgato e non ancora presente in rete in lingua italiana. La recente Enciclica “Ecclesia de Eucharistia” ci ha indirizzato a scegliere due documenti che riguardano il Santissimo Sacramento dell’Altare:

Decreto “Sacra Tridentina Synodus” (20 dicembre 1905), sulla ricezione quotidina della SS.ma Eucaristia, nella rubrica “In primo Piano”.

Decreto “Quam singulari” (8 agosto 1910), sull’eta` per la prima Comunione, voluta come unica “News” di questa settimana



Con quale amore di predilezione Gesu` Cristo abbia amato sulla terra i bambini, e` attestato chiaramente nelle pagine del Vangelo. Trovava le sue delizie nello stare in mezzo a loro; aveva l’abitudine di imporre loro le mani, di abbracciarli, di benedirli. Si indignava nel vederli respinti dai discepoli, che sgrido` con queste severe parole: ” Lasciate che i piccoli vengano a me, e non glielo impedite; di tali infatti e` il regno di Dio ” (1). Quanto stimasse la loro innocenza ed il candore dell’animo, lo dimostro` bene quando, chiamato a se un bambino, disse ai discepoli: ” In verita` vi dico: se non divenite come pargoli, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque pertanto diventera` umile come questo fanciullo, quello e` il piu` grande nel regno dei cieli. Chiunque accogliera` in nome mio un pargolo come questo, accoglie me ” (2).
Memore di questo, la Chiesa cattolica, fin dai suoi inizi, ebbe a cuore di avvicinare i bambini a Cristo per mezzo della Comunione eucaristica, che essa soleva amministrare anche ai lattanti. Questo si faceva durante il battesimo, cosi` com’e` prescritto in quasi tutti i libri rituali antichi, fino al XIII secolo; e questa usanza si e` conservata piu` a lungo in certi luoghi; essa vige ancora presso i Greci e gli Orientali.
Ma per evitare il pericolo, che specialmente i lattanti rigettassero il pane consacrato, fin dall’inizio prevalse l’usanza di amministrare loro l’Eucaristia soltanto sotto la specie del vino.
I bambini venivano nutriti con il cibo divino non solo in occasione del battesimo, ma, spesso, anche in seguito. In certe chiese infatti, si soleva dare l’Eucaristia ai bambini subito dopo il clero, ed altrove si soleva distribuire loro i frammenti rimasti dopo la Comunione degli adulti.
In seguito quest’usanza scomparve nella Chiesa latina, ed i bambini cominciarono ad essere partecipi della sacra mensa, solo quando i primi bagliori della ragione permettevano loro di conoscere qualcosa dell’Augusto Sacramento. Questa nuova disciplina, gia` ammessa da qualche Sinodo particolare, fu confermata dalla solenne sanzione del Concilio ecumenico Lateranense IV, nell’anno 1215, con la promulgazione del celebre Canone XXI, che prescrive, in questi termini, la Confessione sacramentale e la sacra Comunione ai fedeli, che hanno gia` raggiunto l’eta` della ragione: “Ogni fedele, dell’uno e dell’altro sesso, dopo che ha raggiunto gli anni della discrezione, fedelmente, da solo, confessi tutti i suoi peccati, almeno una volta all’anno, al proprio sacerdote, e procuri di compiere, con tutta la diligenza possibile, la penitenza che gli e` stata imposta; riceva con devozione, almeno a Pasqua, il sacramento dell’Eucaristia, salvo che, per consiglio del proprio sacerdote, non abbia giudicato bene astenersene, per un certo periodo di tempo, mosso da una ragionevole causa” (3).
Il Concilio di Trento (4), senza condannare in alcun modo l’antica disciplina, che consisteva nell’amministrare l’Eucaristia ai bambini prima dell’uso di ragione, confermo` il decreto Lateranense e condanno` coloro che la pensassero diversamente: “Se qualcuno nega che ogni e singolo fedele di Cristo, dell’uno e dell’altro sesso, giunto all’eta` della discrezione, non sia tenuto a comunicarsi, una volta all’anno, almeno a Pasqua, secondo il comando della S. Madre Chiesa, costui sia anatema” (5).
In forza percio` del riportato e tuttora vigente decreto Lateranense, i cristiani, appena giunti agli anni della discrezione, sono obbligati ad accedere, almeno una volta all’anno, ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia.


L’eta` della ragione


Ma, nel fissare quest’eta` della ragione o della discrezione, non pochi errori e deplorevoli abusi si sono introdotti, nel corso degli anni. Gli uni credettero poter determinare due eta` distinte di discrezione, una per accostarsi al sacramento della Penitenza, e l’altra per poter ricevere l’Eucaristia. Per la Penitenza, costoro fissarono come eta` della discrezione quella in cui si puo` discernere cio` che e` bene da cio` che e` disonesto, ossia l’eta` in cui si puo` peccare; ma per l’Eucaristia dicevano che si richiedeva un’eta` piu` avanzata, in cui si potesse avere una conoscenza piu` completa delle verita` della fede ed una preparazione spirituale piu` seria. Cosi`, seguendo la varieta` degli usi locali o delle opinioni degli uomini, l’eta` della Prima Comunione fu fissata qui a dieci o a dodici anni di eta`, la` a quattordici anni od oltre ancora; e inoltre la Comunione eucaristica fu vietata ai bambini o agli adolescenti che non avevano ancora raggiunta l’eta` prescritta.
Questa consuetudine che, sotto pretesto di salvaguardare il rispetto dell’augusto Sacramento, ne tiene lontani i fedeli, fu causa di numerosi mali. Ne veniva che l’innocenza del fanciullo, divelto dall’amplesso di Cristo, non era nutrita con nessun alimento di vita interiore; da cio` ne conseguiva ancora che la gioventu`, privata di un presidio cosi` efficace, rimasta in bal’a di tutte le insidie, perso il candore, precipitava nei vizi prima ancora di gustare i santi misteri. Anche se si premette una piu` diligente preparazione alla prima Comunione ed una piu` accurata preparazione alla Confessione sacramentale, – cio` che non viene fatto ovunque, – rimane pero` sempre da rimpiangersi la perdita della prima innocenza, perdita che si poteva forse evitare ricevendo l’Eucaristia in piu` tenera eta`.
Non e` degna di minor biasimo l’usanza in vigore in parecchie regioni di proibire la Confessione sacramentale ai bambini non ancora ammessi alla mensa eucaristica, o di privarli dell’assoluzione. Cosi` succede che essi rimangono per lungo tempo invischiati in peccati forse gravi, e con grave loro pericolo.
Ma cosa particolarmente grave e` che, in certi luoghi, ai bambini non ancora ammessi alla prima Comunione, anche se si trovano in pericolo di morte, non si permette di essere muniti del Sacro Viatico, e cosi`, dopo la loro morte, vengono sepolti con il rito degli infanti, e non sono soccorsi con i suffragi della Chiesa.
Tali sono i danni che causano coloro che insistono piu` del dovuto su straordinarie preparazioni da premettersi alla prima Comunione, senza forse osservare che tal genere di precauzioni e` un frutto degli errori del Giansenismo, che presenta la santissima Eucaristia come un premio, e non come una medicina per la fragilita` umana. Tuttavia e` la dottrina opposta che il Concilio di Trento ha insegnato, quando affermo` che l’Eucaristia e` “un antidoto che ci libera dalle colpe quotidiane e che ci preserva dai peccati mortali” (6); dottrina che ha ricordato recentemente con piu` forza la Sacra Congregazione del Concilio, permettendo, con un suo decreto, del 26 dicembre 1905, la Comunione quotidiana a tutti i fedeli, di eta` avanzata o tenera, imponendo soltanto due condizioni, ossia lo stato di grazia e la retta intenzione della volonta`.
Siccome nell’antichita` si distribuivano ai bambini, anche lattanti, i resti delle sacre specie, non sembra esservi una giusti causa per esigere oggi una preparazione straordinaria dai fanciulli, che sono nella felicissima condizione del primitivo candore ed innocenza, e che hanno massimamente bisogno di quel mistico nutrimento a causa delle numerose insidie e pericoli di questo tempo.
Gli abusi che Noi abbiamo riprovati, derivano dalla distinzione fatta di due eta` della discrezione: una per la Penitenza, e l’altra per l’Eucaristia; e dal non aver ne’ chiaramente ne’ esattamente definito che cosa si intenda per eta` della discrezione. Il Concilio Lateranense, che comanda l’obbligo congiunto della Confessione e della Comunione, richiede per ricevere i due sacramenti una sola ed identica eta` (7).
Dunque, come per la Confessione si ritiene eta` della discrezione quella in cui si puo` distinguere cio` che e` onesto da cio` che e` disonesto, ossia quell’eta` in cui si e` raggiunto l’uso di ragione; così l’eta` della discrezione per la Comunione e` da ritenersi quella in cui si possa distinguere il pane eucaristico dal pane comune; che nuovamente e` la stessa eta` in cui il fanciullo ha raggiunto l’uso di ragione.


L’interpretazione dei Concilio Lateranense


Ne’ diversamente intesero la cosa i principali interpreti e contemporanei del Concilio Lateranense. La storia della Chiesa c’insegna, infatti, che dal XIII secolo, poco dopo il Concilio Lateranense, vari Sinodi e decreti episcopali hanno ammesso i bambini di sette anni alla prima Comunione. Vi e` inoltre una testimonianza di somma autorita`, ossia quella del Dottore d’Aquino, il quale ha scritto: “Allorche’ i bambini cominciano ad avere qualche uso della ragione, in modo da poter sentire devozione per questo Sacramento (l’Eucaristia), allora si puo` dare ad essi questo Sacramento” (8). Cio` che Ledesma commenta in questi termini: “Io dico, ed e` l’opinione universale, che l’Eucaristia deve essere concessa a tutti coloro che hanno l’uso di ragione, qualunque sia la loro precocita`, purche’ il bambino sappia gia`, sebbene non ancora ben chiaro, quello che fa” (9). Vasquez spiega cosi` lo stesso passo: “Una volta che il bambino ha raggiunto questo uso della ragione, rimane tosto obbligato, per diritto divino, e la Chiesa non lo puo` dispensare” (10).
Questo e` pure l’insegnamento di S. Antonino, il quale scrive: “Ma, allorche’ (il bambino) e` capace di malizia, ossia e` capace di` peccare mortalmente, allora soggiace al precetto della Confessione, e, per conseguenza, a quello della Comunione” (11).
Questa conclusione e` imposta necessariamente dal Concilio di Trento.
Quando esso ricorda (12) che “i bambini, privi dell’uso di ragione, non sono necessariamente obbligati a fare la sacramentale Comunione dell’Eucaristia” da` una ragione di questa cosa, ed e` che essi non possono peccare: “Infatti, dice, a questa eta` essi non possono perdere la grazia che li fa figli di Dio”. Da cio` si deduce che il pensiero del Concilio e` che i bambini hanno bisogno e sono obbligati alla Comunione, quando possono perdere la grazia con il peccato. Della stessa opinione e` il Concilio Romano, che ebbe luogo al tempo di Benedetto XIII, e che insegna che l’obbligo di ricevere l’Eucaristia comincia ” quando i bambini e le bambine hanno raggiunto l’anno della discrezione, ossia sono giunti a quell’eta` in cui sono capaci di distinguere questo cibo sacramentale, che non e` altro se non il vero corpo di Gesu` Cristo, dal pane ordinario e profano, e sanno accostarvisi con la pieta` e devozione richieste ” (13). Il Catechismo Romano dice che l’eta`, in cui si devono amministrare i Santi Misteri, ai bambini, nessuno e` in grado di fissarla meglio che il padre e il sacerdote al quale essi confessano i loro peccati. Sono costoro che debbono esaminare i bambini, interrogandoli, per sapere se hanno di questo ammirabile Sacramento qualche cognizione e gusto ” (14).
Da tutti questi documenti si ricava che l’eta` della discrezione per la Comunione e` quella in cui il bambino sa distinguere il pane Eucaristico dal pane ordinario e materiale, in modo da poter accostarsi con devozione all’altare. Non si richiede, percio`, una conoscenza perfetta delle cose della Fede, dal momento che basta averne una conoscenza elementare, ossia averne qualche conoscenza. Non si richiede neppure il pieno uso della ragione, poiche’ basta averne un iniziale uso, ossia un certo uso della ragione.
Percio`, rimandare la Comunione a piu` tardi, e fissare per la sua sunzione un’eta` piu` matura, e` un’usanza quanto mai biasimevole, e molte volte gia` condannata dalla Sede Apostolica.
Cosi` il Papa Pio IX, di felice memoria, in una lettera del cardinal Antonelli ai vescovi di Francia, il 17 marzo 1866, riprovo` vivamente l’abitudine, che stava radicandosi in qualche diocesi, di differire la prima Comunione fino a un’eta` tardiva e fissa. Parimenti, la Sacra Congregazione del Concilio, il 15 marzo 1851, corresse un capitolo del Concilio Provinciale di Rouen, che proibiva ai bambini l’accesso alla Comunione prima del dodicesimo anno di eta`. Ne’ diversamente si diporto` questa Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, nella questione di Strasburgo, il 25 marzo 1910; si trattava di decidere se si potevano ammettere alla sacra Comunione i fanciulli di dodici o di quattordici anni; rispose: “I bambini, e le bambine, devono essere ammessi alla sacra mensa, allorche’ hanno raggiunto gli anni della discrezione, ossia quando sono giunti all’uso di ragione”.
Dopo aver seriamente considerate tutte queste ragioni, questa Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, nella Congregazione generale del 15 luglio 1910, per togliere completamente gli abusi segnalati, e permettere ai bambini di accostarsi a Gesu` Cristo fin dai loro teneri anni, per vivere della di lui vita, e trovare in lui protezione contro i pericoli della corruzione, ha giudicato opportuno stabilire la seguente norma riguardo alla prima Comunione dei bambini, ordinando che sia dovunque osservata.


Regole pratiche


1. – L’eta` della discrezione, tanto per la Confessione come per la Comunione, e` quella in cui il bambino comincia a ragionate, ossia circa il settimo anno, come anche dopo o anche prima. Da questo momento comincia l’obbligo di soddisfare al doppio precetto della Confessione e della Comunione (15).


2. – Per la prima Confessione e la prima Comunione, non e` necessaria una piena e perfetta conoscenza della dottrina cristiana. Tuttavia il bambino dovra` in seguito imparare gradatamente, secondo la capacita` della sua intelligenza, tutto il Catechismo (16).


3. – La conoscenza della religione richiesta nel fanciullo, affinche’ egli convenientemente si prepari alla prima Comunione, e` quella che gli fa comprendere, secondo la sua capacita`, quali sono i misteri della fede necessari di necessita` di mezzo; che gli fa distinguere il pane eucaristico dal pane comune e corporale, affinche’ si accosti alla SS. Eucaristia con quella devozione che comporta la sua eta` (17).


4. – L’obbligo del precetto della Confessione e della Comunione, che riguarda il fanciullo, ricade su quelle persone che sono obbligate della sua educazione, ossia sui genitori, sul confessore, sugli educatori e sul parroco. L’ammettere il fanciullo alla prima Comunione, secondo il Catechismo Romano, appartiene al padre, o a coloro che ne fanno le veci, ed al confessore.


5. – Una o piu` volte all’anno, i parroci abbiano cura di organizzare e di tenere una Comunione genera le dei bambini, e di ammettervi non solo quelli che fanno la Comunione per la prima volta, ma anche gli altri, che, con il consenso dei genitori o del confessore, come e` stato detto sopra, si sono gia` accostati la prima volta alla Sacra Mensa. Per queste due categorie siano predisposti alcuni giorni di istruzione e di` preparazione.


6. – Quelli che hanno la cura dei fanciulli, devono provvedere con la massima diligenza che, dopo la prima Comunione i medesimi fanciulli si accostino spesso alla sacra mensa, e, se e` possibile, anche tutti i giorni, come e` desiderio di Gesu` Cristo e della madre Chiesa, e che lo facciano con quella devozione che e` compatibile con la loro eta`. Coloro che sono incaricati dell’educazione dei fanciulli, si ricordino pure che sono gravemente obbligati a provvedere che gli stessi fanciulli frequentino le pubbliche scuole di catechismo; in caso diverso suppliscano alla loro istruzione religiosa in altro modo.


7. – L’usanza di non ammettere alla Confessione i fanciulli, o di non assolverli mai, anche se hanno gia` raggiunto l’uso della ragione, deve essere assolutamente riprovata. Gli Ordinari dei luoghi si faranno percio` premura di fare del tutto scomparire tale usanza, adoperando anche i mezzi giuridici.


9. – E` un abuso assolutamente detestabile quello di non amministrare il Viatico e l’Estrema Unzione ai bambini che hanno raggiunto l’uso della ragione, e di seppellirli secondo il rito dei piccoli. Gli Ordinari del luogo riprendano severamente coloro che non vorranno desistere da simile usanza.


Queste decisioni sancite dagli Eminentissimi Cardinali di questa Sacra Congregazione, vennero tutte approvate, nell’udienza del 7 corrente mese, dal SS.mo S. N. Pio Papa X, che comando` di pubblicare e di promulgare il presente decreto.
Comando` poi ai singoli Ordinari di fare conoscere il medesimo decreto non solo ai parroci ed al clero, ma anche al popolo, al quale lo si dovra` leggere nella lingua vernacola, e ogni anno, durante il tempo del precetto pasquale.
Di piu`, i medesimi Ordinari dovranno riferire alla Santa Sede, ogni cinque anni, insieme con tutte le altre informazioni della loro diocesi, anche sull’osservanza di questo decreto.



NOTE



(1) Mc 10, 13.14.16.
(2) Mt 18, 3.4.5.
(3) Denzinger, n. 437.
(4) Sess. 21: De Communione, cap. 4. – Denzinger, n. 933.
(5) Sess. 13: De Eucharistia, cap. 8; e can. 9. – Denzinger, n. 891.
(6) Sess. 13: De Eucharistia, cap. 2. – Denzinger, n. 875.
(7) Cf Denzinger, n, 437. – Si cf pure: BARBERO G., La dottrina eucaristica negli scritti di Papa Innocenzo III. Roma, Edizioni Paoline, 1953.
(8) Somma teologica, 3 parte, q. 80, art. 9, ad 3.
(9) In S. Thom., 3 p., q. 80, art. 9, dub. 6.
(10) In 3 p. S. Thom., disp. 214, cap. 4, n. 43.
(11) Part. 3, tit. 14, cap. 2, § 5.
(12) Sess. 21, cap. 4.
(13) Istruzione per quei che debbono la prima volta ammettersi alla S. Comunione, Append. XXX, P. XI.
(14) P. II, De Sacr. Euchar., n. 63.
(15) Aetas discretionis tum ad Confessionem tum ad S. Communionem ea est, in qua puer incipit ratiocinari, hoc est circa septimum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore incipit obligatio satisfaciendi utrique praccepto Confessionis et Communionis.
(16) Ad primam Confessionem et ad primam Communionem necessaria non est piena et perfecta doctrinae christianae cognìtio. Puer tamen postea debebit integrum catechismurn pro modo suae intelligentiae gradatim addiscere.
(17) Cognitio religionis quae in puero requiritur, ut ipse ad primarn Cornmunìonem convenienter se praeparet, ea est qua ipse fidei mysteria necessaria necessitate medii pro suo captu prcipiat, atque eucharisticum panem a communi et corporali distinguat, ut ea devotione quam ipsius fert aetas ad ss. Eucharistiam accedat.